Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il “Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla importazione, alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale” che abroga il Regolamento (UE) 995/2010, cosiddetto “Regolamento Legno”. Il nuovo Regolamento introduce importanti modifiche al quadro normativo attualmente in vigore e estende l’ambito di applicazione ad altre materie prime la cui produzione ha un potenziale impatto sulla deforestazione a livello globale

Il Regolamento mira a regolamentare l’introduzione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché l’esportazione dall’Unione, di beni che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando come materie prime quali carne bovina, cacao, caffè, palma da olio, gomma naturale, soia e legno” per garantire che non siano state prodotte contribuendo alla deforestazione e al degrado forestale.

Il Reg. (UE) 2023/1115 imporrà un divieto totale su tutte le materie prime e i prodotti pertinenti contenuti nell’ Allegato 1 del Regolamento, a meno che non siano soddisfatte tre condizioni:

  1. devono essere a deforestazione zero;
  2. devono essere stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione; e
  3. devono essere coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

A chi si rivolge:

Il Regolamento si applica a due categorie di professionisti:

  1. Operatori con sede nell’UE: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette materie prime e prodotti interessati sul mercato UE o li esporta dall’UE;
  2. Commercianti con sede nell’UE: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’operatore che, nel corso di un’attività commerciale, mette a disposizione sul mercato UE le materie prime o i prodotti interessati.

Nel caso in cui una persona fisica o giuridica sia stabilita in un Paese terzo, gli obblighi previsti dal Regolamento si applicano al primo importatore UE e a scendere su tutta la filiera a valle fino al consumatore finale, che è l’unico esente dagli obblighi del Regolamento.

Quali sono le tempistiche per l’adozione del Regolamento:

Il Regolamento è già in vigore dal 29 giugno 2023 e le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dal 30 dicembre 2024. Tuttavia, il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione di rinviare di un anno la data di applicazione del regolamento.

Pertanto, previo accordo del Parlamento europeo, gli obblighi derivanti dal regolamento saranno vincolanti a decorrere dal:

  • 30 dicembre 2025 per grandi operatori e commercianti;
  • 30 giugno 2026 per microimprese e piccole imprese.

Quali sono le principali novità:

Tra i prodotti interessati dal Regolamento possono essere commercializzati solo quelli “a deforestazione zero”, prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

I soggetti interessati dal Regolamento devono mettere in atto un processo di dovuta diligenza che consiste nel: 

  • raccogliere informazioni rilevanti, documenti e dati adeguati e verificabili che portino alla conclusione che i prodotti interessati sono conformi al Regolamento (es. tipologia e quantità di prodotto, Paese/regione di produzione, fornitori e clienti, geolocalizzazione dell’appezzamento o degli appezzamenti di terreno nei quali sono state prodotte le materie prime, data di raccolta o di taglio, ecc.);
  • valutare il rischio di deforestazione, degrado forestale e conformità rispetto alla legislazione del Paese di produzione;
  • se il rischio è significativo, ove possibile, mettere in atto misure di attenuazione del rischio per ridurlo ad un livello trascurabile;
  • quando il rischio di non conformità è nullo o trascurabile (originariamente, o per effetto di misure di attenuazione), emettere la dichiarazione di dovuta diligenza.  

Sanzioni:

Le sanzioni saranno rilevanti. Le sanzioni pecuniarie, nel caso di una persona giuridica, saranno pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo e commisurate al danno ambientale e al valore dei beni non conformi.

Inoltre, gli Stati membri dovranno prevedere la confisca delle materie prime e dei prodotti non conformi e dei relativi proventi, nonché l’esclusione temporanea dall’accesso ai finanziamenti pubblici, gare, sovvenzioni e concessioni.

Come possiamo aiutare i nostri Clienti:

Il nostro team è in grado di supportarvi lungo tutte le fasi del percorso previsto per soddisfare i requisiti del Regolamento: dall’identificazione dei prodotti e delle entità aziendali interessate, alla analisi della vostra catena di approvvigionamento e alla prioritizzazione e indirizzamento strategico dei gap esistenti, supporto nella valutazione e mitigazione del rischio, al disegno e implementazione di un’architettura tecnologica integrata con il sistema di dovuta diligenza dell’UE, disegno della struttura organizzativa, alla consulenza sulle migliori  soluzioni di geolocalizzazione, fino all’operatività e alla rendicontazione.

Vuoi saperne di più?