Negli ultimi anni l’Europa ha introdotto un complesso sistema di regole per migliorare la trasparenza ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese. Tuttavia, molte aziende, soprattutto le PMI e gli operatori su mercati globali, hanno sollevato preoccupazioni sulla complessità e sui costi della compliance.

Per rispondere a queste esigenze, la Commissione Europea ha intrapreso un’azione di revisione significativa delle normative ESG, adottando il cosiddetto “Regolamento Omnibus”, un pacchetto di modifiche e aggiornamenti avente come obiettivo la semplificazione e rimodulazione degli obiettivi di rendicontazione della sostenibilità a livello comunitario.

Il nuovo regolamento avrà impatti su quattro regolamenti europei fondamentali:

  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards);
  • CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive);
  • Tassonomia Europea;
  • CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

Modifiche alla Direttiva CSRD e agli standard ESRS:

Il Regolamento Omnibus aumenta la soglia minima di applicazione della Direttiva CSRD sulla rendicontazione della sostenibilità, per la quale saranno chiamate a rendicontare le imprese con più di 1.000 dipendenti contro i 250 dipendenti previsti dalla Direttiva in vigore al momento. Mentre, per quanto riguarda le soglie di fatturato e attivo dello Stato Patrimoniale, queste ultime rimangono invariate rispettivamente a euro 50 milioni ed euro 25 milioni.

Per quanto riguarda le imprese extra-europee, l’obbligo di rendicontazione per queste ultime scatta solo se generano più di euro 450 milioni di fatturato sul territorio dell’UE, alzando la soglia precedente che era fissata ad euro 150 milioni.

Un’altra modifica importante introdotta dal Regolamento Omnibus riguarda la rendicontazione della catena del valore. Le imprese obbligate a rendicontare non saranno più obbligate ed ottenere dati da tutti i fornitori, ma solo dove è ragionevole farlo. Ci saranno limitazioni anche sui dati richiesti alle PMI le quali potranno aderire ad un nuovo Standard di rendicontazione volontario (VSME).

Permane l’obbligo di avere una verifica indipendente (assurance) dei dati ESG, ma questa potrà rimanere limitata (limited assurance) e non sarà obbligatoria una verifica più approfondita (reasonable assurance) se non su base volontaria.

Infine, le tempistiche previste per la pubblicazione dei primi report vengono dilazionate, con possibili ritardi fino a due anni. Questo implicherebbe una prima pubblicazione del nuovo bilancio di sostenibilità al 1°gennaio 2028 su dati del 2027.

Modifiche alla Direttiva CSDDD:

La direttiva CSDDD mira a garantire che le imprese gestiscano i rischi legati ai diritti umani e al cambiamento climatico lungo la loro catena di fornitura. 

Mentre prima si applicava all’intera catena del valore, includendo fornitori diretti e indiretti; ora, l’obbligo di due diligence viene limitato ai soli fornitori diretti, tranne nei casi in cui esistano prove di rischi noti lungo la catena.

Il monitoraggio dei fornitori, che doveva essere annuale, viene reso meno frequente con conseguenti controlli ogni cinque anni.

Sempre per quanto riguarda la catena di fornitura, un cambiamento radicale riguarda l’eliminazione dell’obbligo di rescindere contratti con fornitori non conformi.

Viene rimossa anche la responsabilità civile delle imprese per violazioni della CSDDD, e l’obbligo di implementare piani di transizione climatici diventa solo un suggerimento, non un obbligo giuridico.

Sparisce infine la possibilità per gli Stati membri di introdurre regole più severe, al fine di garantire un approccio armonizzato e uniforme in tutta l’Unione Europea.

Modifiche alla Tassonomia Europea:

L’obbligo di rendicontazione non si applicherà più a tutte le grandi imprese, ma solo a quelle con più di 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni. Le altre potranno aderire volontariamente.

Le banche non saranno più obbligate a includere tutte le esposizioni nei loro Green Asset Ratio (GAR), potendo escludere quelle verso imprese non soggette alla CSRD.

Anche i criteri di “non significativo danno” (DNSH – Do No Significant Harm) vengono resi meno stringenti, con una riduzione del 70% degli oneri di verifica.

Modifiche al CBAM:

Il CBAM, denominato “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”, comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Il Regolamento Omnibus, introduce una soglia di esenzione per cui le importazioni inferiori a 50 tonnellate annue saranno escluse dal meccanismo, sollevando così circa il 70% degli operatori più piccoli da questi obblighi.

Inoltre, l’entrata in vigore completa del CBAM, inizialmente prevista per il 2026, viene posticipata al 2027.

Non ci sono invece espansioni immediate ai prodotti già coperti (ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, idrogeno, elettricità), anche se l’UE potrebbe valutare ulteriori estensioni nel futuro.

Infine, il processo di tracciamento delle emissioni viene semplificato per ridurre la complessità amministrativa.

Perché è importante il Regolamento Omnibus:

Il Regolamento Omnibus cambia profondamente le regole per la rendicontazione della sostenibilità in Europa. Rappresenta un compromesso tra l’esigenza di mantenere alta l’ambizione dell’Europa in materia di sostenibilità e la necessità di non soffocare il tessuto imprenditoriale, soprattutto le PMI.

Da un lato, permette alle imprese di concentrarsi su dati concreti e su una rendicontazione più snella; dall’altro, alcuni osservatori temono che la riduzione degli obblighi possa indebolire la protezione dei diritti umani e dell’ambiente nelle catene globali.

Resta quindi da monitorare attentamente l’applicazione concreta del Regolamento nei prossimi mesi.

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