L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio»), a determinate condizioni, riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, tra il 2020 ed il 2025, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, una detrazione che può arrivare fino al 110% delle spese agevolabili sostenute dai committenti degli interventi. L’articolo 121 del Decreto Rilancio concede la facoltà di optare per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, anche nella forma di uno sconto in fattura riconosciuti dai fornitori e professionisti che intervengono sul cantiere.
Questo credito d’imposta può poi essere oggetto di ulteriori cessioni successive.
A seguito della saturazione della capacità fiscale degli istituti di credito, nuovi operatori si sono resi disponibili ad acquistare crediti Superbonus, richiedendo che gli stessi siano accompagnati da una relazione in cui realtà specializzate e riconosciute sul mercato, come PwC, danno evidenza del buon esito di verifiche inerenti la documentazione a supporto dei crediti d’imposta potenzialmente oggetto di compravendita.
PwC, per far fronte a tale necessità, ha sviluppato il servizio di “Verifica di secondo livello su bonus edilizi”. Tale servizio è dedicato a soggetti diversi da Persone Fisiche che intendono cedere o acquistare crediti “Superbonus” già maturati (i.e. presenti su Cassetto Fiscale).
A conclusione dell’attività di verifica, PwC emetterà una relazione a supporto dell’operazione di compravendita tra le parti.
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